Attività di commercio su aree pubbliche
integrato con il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati
Descrizione
Il regolamento disciplina l’esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 117, comma 6 della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall’art. 43, comma 5 della legge regionale n. 62 del 23.11.2018 (Codice del commercio).
Il regolamento, che fa parte integrale del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
Gli indirizzi generali per l’insediamento e l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obbiettivi:
a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
e) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
f) assicurare un sistema di partecipazione e d’osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di una commissione
consultiva.
2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:
a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all’arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l’adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.
Approvazione
Approvato con Delibera Consiliare n. 4 del 8.2.2021
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 28 del 24/04/2024
Documento
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